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Sicurezza Cantieri Edili

News inserita il 23/08/2010

Il Dlg. 106 del 3 agosto 2009 ha modificato in maniera molto significativa il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro. Le modifiche sono molte e distribuite su quasi tutto il TU e qui di seguito, ne illustreremo solo una parte relativa alle modifiche della sezione riguardante: i cantieri temporanei e mobili, ossia i cantieri edilizi:

1. art. 88: elenca i lavori che restano esclusi dal Titolo IV perché non sono considerati lavori edilizi, ma che restano assoggettati alla disciplina degli altri Titoli del TU.  La correzione consiste nell'aggiunta di altri due tipi di lavori: 

  • lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile
  • lavori portuali che non comportino lavori edili o di ingegneria civile.

2. art.89 definizioni: il responsabile dei lavori è definito come  soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti; nei lavori pubblici è il responsabile del procedimento. La modifica cancella l'indicazione del testo originario: ora il responsabile dei lavori non necessita di alcuna qualifica professionale. Non resta che prendere atto di una ulteriore riduzione degli spazi di lavoro professionale per gli architetti.

3. art.89: il coordinatore per l'esecuzione non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato. Tali incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

4. art.89: definisce le caratteristiche dell'impresa affidataria.

5. art.90, comma 1 e 1bis: Il committente nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela in particolare: 

  • al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  • all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori. Per i lavori pubblici ciò avviene nel rispetto dei compiti del responsabile del procedimento e del progettista.

6. art.90 comma 9: il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

7. art. 90 comma 10: viene aggiunto il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, tra i documenti in assenza dei quali é sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. Gli altri documenti restano il Piano di sicurezza e coordinamento e la Notifica alla ASL.

8. art.90 comma 11: resta la disposizione per cui, nei lavori privati con più di una impresa, occorre nominare il coordinatore per la progettazione solo in caso di lavori soggetti al permesso di costruire. La correzione consiste nell'escludere il coordinatore per la progettazione anche nei lavori privati con permesso di costruire ma di importo inferiore a 100.000 euro. Resta il fatto che il PSC e il fascicolo saranno redatti dal coordinatore per l'esecuzione, che deve essere nominato in tutti i cantieri con più di una impresa.

9. art.91: compiti del coordinatore per la progettazione. Viene aggiunto il compito di coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, che sono i compiti del committente. Finora il coordinatore per la progettazione aveva due soli obblighi: fare il piano di sicurezza e il fascicolo. Il nuovo obbligo aumenta le sue responsabilità in maniera, a mio avviso, difficilmente controllabile. Mentre il piano di sicurezza e il fascicolo sono compiti “tecnici” solo a lui spettanti, i nuovi compiti non solo hanno una estensione vastissima (si attiene ai principi e alle misure generali di tutela...) ma sono da condividere con il committente. Questo è un soggetto non condizionabile dal coordinatore, visto che è il suo cliente-datore di lavoro. Il coordinatore che pretenda dal committente un rispetto rigoroso delle norme rischierà di essere estromesso e sostituito con un altro coordinatore meno esigente. 

10. art.97: le correzioni stabiliscono che il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

11. art.98: sui requisiti professionali dei coordinatori, stabilisce che sono fatti salvi gli attestati dei corsi di formazione rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati in precedenza. L'allegato XV stabilisce che ai corsi possono partecipare fino a 60 persone, con un massimo di 30 durante la fase delle esercitazioni e che l'aggiornamento può essere effettuato anche mediante partecipazione a Convegni su temi specifici. 

 

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